L'esperto rispondeResponsabilità

ACCESSO AGLI ATTI, SERVE UN INTERESSE CONCRETO

La domanda

È possibile effettuare l'accesso agli atti, per una gara di appalto alla quale, però, non si è partecipato, ma di cui si vorrebbe conoscere, oltre all'aggiudicatario (di cui normalmente si trova evidenza sul sito della stazione appaltante), anche gli altri partecipanti, e, magari, il valore dell'offerta economica, nonché la modalità di partecipazione alla gara di appalto?

Il diritto di accesso è garantito a tutti coloro che abbiano un interesse diretto e concreto di conoscere il contenuto di determinati atti, purché tale interesse sia collegato effettivamente al contenuto del documento richiesto, e corrisponda a una situazione giuridicamente tutelata (articolo 22 della legge 241/1990). Ai fini dell’accesso, occorre un rapporto tra il documento e il richiedente l’esibizione, tale da differenziare la posizione di questi rispetto a qualunque altro soggetto: in sostanza, l’accesso non può essere chiesto per ragioni meramente informative o ispettive. L’articolo 24, comma 3, della legge 241/1990 stabilisce, infatti, l’inammissibilità delle istanze di accesso finalizzate a un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione (Pa), e dei soggetti a essa assimilati, quanto alla scelta del contraente. Nella fattispecie segnalata dal lettore non sussiste l’interesse legittimante l’esercizio del diritto di accesso per l’operatore economico, che non ha partecipato alla gara ai cui atti richiede di accedere. Mancano, infatti, i presupposti di attualità, concretezza e adeguata motivazione dell’interesse richiesti dalla legge, risultando l’istanza, di conseguenza, diretta a una generica attività informativa sull’operato della stazione appaltante. Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, per l’applicazione del comma 7 dell’articolo 24 della legge 241/1990, occorre la dimostrazione di una rigida necessità e non una mera utilità del documento cui si chiede di accedere. Tanto più nei casi in cui l’accesso sia esercitato non già in relazione agli atti di un procedimento amministrativo di cui il richiedente è parte, ma in relazione agli atti di procedimento amministrativo rispetto ai quali il richiedente è terzo, come nel caso in questione.

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