L'esperto rispondeResponsabilità

INCORPORAZIONE SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ

La domanda

La proprietà della Srl per la quale lavoro ha in progetto una "fusione per incorporazione" con altre due Srl. A fusione ultimata acquisiremo la ragione sociale della più grande di queste due, che di fatto ci incorporerà.Cosa accade ai contratti di lavoro in essere, con questo tipo di fusione? I dipendenti vengono incorporati in toto o si passa per un licenziamento e una riassunzione? Si perdono i diritti di contratti con articolo 18 e si passa in automatico alla nuova contrattazione senza articolo 18? Il Tfr viene liquidato?

Gli effetti dell’operazione in esame sono regolati dall’articolo 2112 del Codice civile: in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Pertanto, i rapporti di lavoro in capo alle società incorporande proseguiranno senza soluzione di continuità in capo alla società incorporante, e i lavoratori manterranno le condizioni e i diritti acquisiti. Salve diverse clausole che dovessero essere inserite, anche il trattamento di fine rapporto dei lavoratori coinvolti sarà trasferito alla società incorporante, così come gli eventuali ratei di mensilità aggiuntive e le ferie/permessi maturati alla data del trasferimento.Se il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla società incorporante dovesse essere diverso da quello applicato dalle aziende incorporate, allora si dovranno operare le corrette comparazioni, nel rispetto di quanto illustrato sopra. In particolare, dovranno essere mantenuti gli eventuali trattamenti di miglior favore acquisiti al momento della fusione.Si fa presente, peraltro, come solo nell’ambito di una procedura di conciliazione in sede protetta – ex articoli 410 e 411 del Codice di procedura civile - il lavoratore potrebbe consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.Per quanto concerne i diritti di cui all’articolo 18 della legge 300/1970, questi si "trascineranno" in capo ai lavoratori “vecchi assunti” a tempo indeterminato prima del 7 marzo 2015; per quelli eventualmente assunti successivamente, varranno le nuove regole del cosiddetto contratto a tutele crescenti: in sostanza, non muta l’impianto dei diritti acquisiti ante fusione.Infine, non va dimenticato che, se il trasferimento riguarda un’entità in cui sono complessivamente occupati più di 15 lavoratori, anche nel caso in cui esso riguardi una parte d'azienda, secondo il citato articolo 2112, il cedente e il cessionario devono dare corso all’iter previsto dall’articolo 47 della legge 428/1990: questo prevede una procedura sindacale, con specifiche tempistiche, il cui mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, costituisce condotta antisindacale ex articolo 28 della legge 300/1970.

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