POST DISTACCO, NON SI VERSA PER IL GAS CONDOMINIALE
Recependo una giurisprudenza consolidata, il riformato articolo 1118, ultimo comma, del Codice civile dispone che «il condominio può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravio di spesa per gli altri condomini. In tal caso, il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma».Alla stregua di questa disposizione, non vediamo come l’assemblea possa addebitare – al proprietario dell’unità distaccatasi, tenuto solo al pagamento delle spese di conservazione e di manutenzione dell’impianto, in forza del suo titolo di comproprietà dell’impianto centralizzato – le spese di consumo del carburante, attinenti alla gestione ordinaria.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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