SILENZIO-ASSENSO SE CI SONO I DOCUMENTI
Né il Dl 269/2003 (convertito in legge 326/2003), né la normativa di riferimento precedentemente emanata in materia di sanatoria degli abusi edilizi prevedono un termine perentorio entro cui il Comune sia obbligato a decidere in relazione alla domanda di sanatoria presentata, a parte l’ipotesi del silenzio-assenso di cui all’articolo 32, comma 37, del citato Dl 269/2003. Secondo tale disposizione normativa, infatti, la domanda si intende accolta ove siano decorsi 24 mesi dalla presentazione della stessa. Tuttavia, tale accoglimento “tacito” è possibile ed efficace solo ove siano stati effettuati tutti i pagamenti dovuti, e nel caso in cui sia stata presentata tutta la documentazione necessaria a completare l’istruttoria. Nel caso di specie, invece, sembrerebbe che la documentazione al tempo inoltrata non fosse completa e, quindi, non parrebbero sussistere i requisiti necessari per il silenzio-assenso. Sarà necessario integrare la documentazione come richiesto dal Comune; diversamente, si potrebbe incorrere nel diniego della domanda di sanatoria a suo tempo presentata. In ragione di quanto sopra, allo stato, non paiono ravvisabili concreti elementi per promuovere nei confronti del Comune un’azione di risarcimento del danno per inerzia della Pa.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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