L'esperto rispondeResponsabilità

SILENZIO-ASSENSO SE CI SONO I DOCUMENTI

La domanda

Nel 2004 feci domanda per condono di un abuso edilizio per una pergola in un condominio del centro storico. Contemporaneamente versai gli oneri richiesti a favore degli enti preposti. Nel 2005 ho venduto l'appartamento, con l'impegno di produrre il certificato di abitabilità a conclusione del condono. In 11 anni la pratica è "rimbalzata" da un ente all'altro, assorbendo nel tempo anche tutte le modifiche apportate delle disposizioni di legge, con il conseguente pagamento di ingenti somme. Quest'anno è stata presentata l'ulteriore richiesta di nuova autorizzazione paesaggistica, cui si è aggiunta una perizia sullo stato idrogeologico, in quanto nel frattempo la zona è stata considerata a rischio. Ottenuta questa idoneità, per avere l'agibilità dovrò produrre la documentazione comprovante il collaudo statico dell'edificio (che è costato circa 10mila euro) e la certificazione degli impianti delle parti comuni, che sarà ancora a mio carico, perché gli altri condòmini non sono interessati a tale documentazione. Vorrei sapere quali sono, se ci sono, le responsabilità per eventuali lungaggini, e qual è la procedura da seguire per avere la documentazione senza ulteriori esborsi.

Né il Dl 269/2003 (convertito in legge 326/2003), né la normativa di riferimento precedentemente emanata in materia di sanatoria degli abusi edilizi prevedono un termine perentorio entro cui il Comune sia obbligato a decidere in relazione alla domanda di sanatoria presentata, a parte l’ipotesi del silenzio-assenso di cui all’articolo 32, comma 37, del citato Dl 269/2003. Secondo tale disposizione normativa, infatti, la domanda si intende accolta ove siano decorsi 24 mesi dalla presentazione della stessa. Tuttavia, tale accoglimento “tacito” è possibile ed efficace solo ove siano stati effettuati tutti i pagamenti dovuti, e nel caso in cui sia stata presentata tutta la documentazione necessaria a completare l’istruttoria. Nel caso di specie, invece, sembrerebbe che la documentazione al tempo inoltrata non fosse completa e, quindi, non parrebbero sussistere i requisiti necessari per il silenzio-assenso. Sarà necessario integrare la documentazione come richiesto dal Comune; diversamente, si potrebbe incorrere nel diniego della domanda di sanatoria a suo tempo presentata. In ragione di quanto sopra, allo stato, non paiono ravvisabili concreti elementi per promuovere nei confronti del Comune un’azione di risarcimento del danno per inerzia della Pa.

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