L'esperto rispondeResponsabilità

APPRENDISTA, RIASSUNZIONE MA SENZA BENEFICI

La domanda

L'articolo 1, comma 118, quarto periodo, legge n. 190/2014 prevede che «il lavoratore, nel corso dei 3 mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2015 (1° ottobre 2014-31 dicembre 2014) non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo». Se il datore di lavoro riassume dopo 6 mesi lo stesso lavoratore, che nel periodo 1° ottobre 2014-31 dicembre 2014 era assunto con contratto di apprendistato poi concluso e risolto, il 30 aprile 2015 può ottenere le agevolazioni contributive previste dalla legge 190/2014?

La risposta è negativa in quanto il contratto di apprendistato è, per definizione normativa, un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Sul tema, la circolare Inps 17/2015, punto 4 - proprio in riferimento alle condizioni per l’ottenimento dell’esonero - ha precisato quanto segue: «Ancorché escluso dall’applicazione dell’esonero contributivo in oggetto, il contratto di apprendistato, seppur soggetto a disciplina speciale, costituisce un rapporto a tempo indeterminato; pertanto, qualora il lavoratore assunto abbia avuto, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione un rapporto di lavoro regolato sulla base del contratto di apprendistato, il datore di lavoro non può fruire del presente esonero contributivo triennale». Per analogia, tale affermazione è da considerarsi valida anche per la situazione descritta e riferita al periodo 1/10/14-31/12/14 essendo, appunto, il contratto di apprendistato considerato a tempo indeterminato.

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