APPRENDISTA, RIASSUNZIONE MA SENZA BENEFICI
La risposta è negativa in quanto il contratto di apprendistato è, per definizione normativa, un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Sul tema, la circolare Inps 17/2015, punto 4 - proprio in riferimento alle condizioni per l’ottenimento dell’esonero - ha precisato quanto segue: «Ancorché escluso dall’applicazione dell’esonero contributivo in oggetto, il contratto di apprendistato, seppur soggetto a disciplina speciale, costituisce un rapporto a tempo indeterminato; pertanto, qualora il lavoratore assunto abbia avuto, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione un rapporto di lavoro regolato sulla base del contratto di apprendistato, il datore di lavoro non può fruire del presente esonero contributivo triennale». Per analogia, tale affermazione è da considerarsi valida anche per la situazione descritta e riferita al periodo 1/10/14-31/12/14 essendo, appunto, il contratto di apprendistato considerato a tempo indeterminato.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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