DIPENDENTE PRIVATO E DOCENTE OCCASIONALE
Salvo che non si tratti di attività in diretta concorrenza, e salvo che il contratto collettivo non preveda ipotesi di incompatibilità, la realizzazione di una docenza episodica per attività formative non è vietata al lavoratore dipendente, sia che venga svolta in maniera subordinata che autonoma.L’attività non dovrebbe essere in grado di violare l’obbligo di fedeltà previsto dall'articolo 2105 del Codice civile, tra cui ha un ruolo centrale il divieto di fare concorrenza al proprio datore di lavoro. Va verificato soltanto che la società formatrice non sia un concorrente del proprio datore di lavoro nella specifica attività formativa.Dal punto di vista contributivo, se l’attività viene inquadrata nel lavoro autonomo, dato che l’interessato non ha partita Iva e che l’attività richiesta, pur configurando un’ipotesi di lavoro autonomo, non ha carattere professionale, ma solo episodico, riteniamo che possa essere inquadrata come attività di lavoro autonomo occasionale. Di conseguenza, l’obbligo contributivo è escluso per compensi percepiti nell’anno non superiori a 5.000 euro. Solo in caso di superamento scatterebbe l’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps.Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali, il reddito ritratto dalla prestazione di carattere occasionale rientra nella categoria dei redditi diversi derivanti da attività di lavoro autonomo, di cui all’articolo 67, lettera l) del Tuir. La tassazione segue il principio di cassa e il reddito va collocato nel modello Unico quadro RL (sempre che il contribuente non scelga il modello 730). Sarà possibile dedurre dal reddito eventuali costi specificamente sostenuti per eseguire la prestazione formativa.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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