L'esperto rispondeResponsabilità

DIPENDENTE PRIVATO E DOCENTE OCCASIONALE

La domanda

Sono un lavoratore dipendente del settore privato e mi viene chiesto di svolgere attività di docenza retribuita presso un ente pubblico nell'ambito di una iniziativa di formazione interna, per un tema di cui ho competenze personali extra-lavorative.Per lo svolgimento di queste attività, che ovviamente non presterò in giornate di lavoro presso l'azienda si cui sono dipendente, è previsto un compenso.È un'attività compatibile con la mia attività di lavoro principale? A quali obblighi contributivi e fiscali sono soggetto? In un modulo mi viene chiesto se sono soggetto al contributo Inps anno 2015, secondo la legge 335/95, ma tra le opzioni previste non rientro in alcuna casistica. Sono soggetto a tale contributo?

Salvo che non si tratti di attività in diretta concorrenza, e salvo che il contratto collettivo non preveda ipotesi di incompatibilità, la realizzazione di una docenza episodica per attività formative non è vietata al lavoratore dipendente, sia che venga svolta in maniera subordinata che autonoma.L’attività non dovrebbe essere in grado di violare l’obbligo di fedeltà previsto dall'articolo 2105 del Codice civile, tra cui ha un ruolo centrale il divieto di fare concorrenza al proprio datore di lavoro. Va verificato soltanto che la società formatrice non sia un concorrente del proprio datore di lavoro nella specifica attività formativa.Dal punto di vista contributivo, se l’attività viene inquadrata nel lavoro autonomo, dato che l’interessato non ha partita Iva e che l’attività richiesta, pur configurando un’ipotesi di lavoro autonomo, non ha carattere professionale, ma solo episodico, riteniamo che possa essere inquadrata come attività di lavoro autonomo occasionale. Di conseguenza, l’obbligo contributivo è escluso per compensi percepiti nell’anno non superiori a 5.000 euro. Solo in caso di superamento scatterebbe l’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps.Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali, il reddito ritratto dalla prestazione di carattere occasionale rientra nella categoria dei redditi diversi derivanti da attività di lavoro autonomo, di cui all’articolo 67, lettera l) del Tuir. La tassazione segue il principio di cassa e il reddito va collocato nel modello Unico quadro RL (sempre che il contribuente non scelga il modello 730). Sarà possibile dedurre dal reddito eventuali costi specificamente sostenuti per eseguire la prestazione formativa.

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