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I BENI DEI MINORI CEDUTI CON L'OK DEL GIUDICE

La domanda

Quando mio fratello è deceduto, io, un secondo fratello, mia cognata e tre figlie minori di mio fratello siamo subentrati come proprietari di un bosco in Italia. La moglie di mio fratello e le tre figlie sono residenti in Svizzera e hanno la nazionalità svizzera. Un confinante ci ha proposto l'acquisto del bosco stesso e saremmo tutti intenzionati a vendere poichè nessuno di noi abita vicino al fondo in questione e non intende lavorarlo. Poichè sono però coinvolti dei minori, vi chiedo se è possibile alienare il fondo depositando il valore di pertinenza delle tre minori su un conto vincolato, o se è necessaria una motivazione da sottoporre al giudice tutelare. Essendo le mie nipoti residenti all'estero, quale sarebbe il tribunale di riferimento per il giudice tutelare?

È utile premettere che, in presenza di coniuge e figli, la legge non riconosce alcun diritto ai fratelli del de cuius; i fratelli possono vantare diritti sul patrimonio ereditario soltanto se in tal senso ha disposto il defunto con un testamento.Ciò posto, si rileva che la mamma ha la potestà sui figli minori e può pertanto presentare apposito ricorso al fine di essere autorizzata a vendere il bosco specificando la modalità di conservazione dei fondi destinati ai minori (deposito su conto corrente dedicato, ad esempio). Trattandosi di beni ereditari è competente, ai sensi dell’articolo 747 del Codice di procedura civile, il tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.Il tutto sul presupposto che la legge applicabile sia quella italiana e, quindi, che il fratello deceduto sia cittadino italiano, non abbia effettuato alcuna scelta di legge diversa in deroga e sia residente in Italia.

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