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IL TRASPORTO IN DISCARICA DEI VECCHI ELETTRODOMESTICI

La domanda

Una Snc che ha come attività la vendita di elettrodomestici, quando vende e consegna un apparecchio nuovo ritira quello usato, come previsto dalla legge. Il prodotto ritirato, per questioni di spazio, viene direttamente portato alla piattaforma ecologica adibita dal comune di appartenenza, senza passare dai locali/depositi della società stessa.Si chiede se seguendo questa procedura la Snc sia comunque tenuta all'iscrizione all'albo dei gestori ambientali o quali altri adempimenti debba seguire.

La disciplina di riferimento risulta, al momento, contenuta nel Dlgs n. 49/2014, Attuazione della direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), che ha ridefinito la disciplina quadro in materia, nonché nel Dm n. 165/2010, Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee), nonchè dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature, emanato sotto il vigore della precedente normativa di cui al Dlgs n. 151/2010 (abrogato dal Dlgs n. 49/2014).Reiterando principi introdotti dalla precedente disciplina del 2010, la nuova legge quadro richiede ai distributori di assicurare « … al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente», ampliando, per l’occorrenza, la nozione di “raccolta” di cui all’articolo 183, comma 1, lettera o, Dlgs n. 152/2006, tale che rientra in tale fase anche « … il deposito preliminare alla raccolta dei Raee effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita e presso altri luoghi risultanti … » da apposita comunicazione resa ai sensi dell’articolo 3, Dm citato (articolo 11, comma 1, Dlgs n. 49/2014).L’articolo 2 del Dm n. 165/2010 prevede, a propria volta, come anche per il tragitto che va dal domicilio del consumatore presso il quale viene effettuato il ritiro al centro di raccolta comunale (quale il caso in esame), il trasporto sia accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato II, al Dm medesimo, numerato e redatto in tre esemplari, quale dovrà essere compilato, datato e firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome. Il distributore dovrà conservare la copia di tale documento di trasporto, peraltro potendo andare esente, nel caso di mancata implementazione di un “raggruppamento” di Raee presso il proprio punto vendita, dello schedario di cui all'articolo 1, comma 3, Dm citato (sostitutivo del tradizionale registro di carico e scarico). In qualsiasi caso, i distributori dovranno adottare tutte le misure necessarie ad assicurare che i Raee giungano al centro di raccolta nello stato in cui erano stati conferiti, senza aver subito processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, che si configurerebbero comunque come attività di gestione dei rifiuti non autorizzate (articolo 2, comma 4, Dm citato).Il successivo articolo 3 del decreto del 2010 prevede, inoltre, come le attività di raccolta e trasporto dei Raee domestici potranno essere effettuate previa iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212, Dlgs n. 152/2006, prevedendo le modalità di iscrizione e il contenuto della comunicazione da inviare all’uopo.In caso di omissione, saranno applicabili le sanzioni previste dall’articolo 256, Dlgs. n. 152/2006, richiamato dall’articolo 10 del Dm n. 65/2010.

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