SE LE PERDITE RIDUCONO IL CAPITALE DELLA SRL
Non si ritiene corretta la procedura adottata. Al riguardo, si segnala che l’articolo 2482-ter del Codice civile prevede che se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463 (10.000 euro per la Srl ordinaria), gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.La massima n. 122 del notariato ritiene inoltre legittima una deliberazione di aumento del capitale sociale, senza preventiva riduzione del capitale preesistente, a condizione che l'aumento sia di misura tale da ricondurre il capitale ad un ammontare superiore al minimo legale. L’aumento di capitale deve però essere perfezionato mediante un’assemblea straordinaria che modifichi l’ammontare del capitale sociale.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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