L'esperto rispondeResponsabilità

CREDITI PROFESSIONALI «CONNESSI» AL FONDO

La domanda

Si chiede se può essere disposto il pignoramento di un immobile inserito in un fondo patrimoniale a causa di debiti sorti a seguito di condanna al pagamento riguardante causa di lavoro. Questi debiti rientrano tra quelli contratti per i bisogni della famiglia?Quali sono i debiti contratti per spese di prima necessità della famiglia che consentono ai creditori di ipotecare e pignorare l'immobile anche se inserito nel fondo patrimoniale?

Dal momento che il fondo patrimoniale è costituito dai coniugi per destinare i beni ivi contenuti ai bisogni della famiglia, a norma dell’articolo 170 del Codice civile, l’eventuale esecuzione su tali beni può aver luogo solo laddove i debiti siano stati contratti per scopi inerenti ai bisogni del nucleo familiare stesso. Per fare alcuni esempi, il mancato pagamento delle utenze o di quanto dovuto per l’istruzione dei figli permetterebbe ai creditori di rifarsi sul fondo patrimoniale. Per quanto riguarda, nello specifico, l’interrogativo proposto dal lettore, diversa giurisprudenza, anche della Corte di cassazione, ha sentenziato a favore del pignoramento dell’immobile tutelato da fondo patrimoniale per debiti derivanti dall’attività lavorativa. I giudici, infatti, hanno ritenuto che le obbligazioni sorte nell’esercizio della propria attività professionale si possono considerare comunque rivolte al mantenimento della famiglia, tanto più se quel determinato lavoro rappresenta l’unica fonte di sostentamento.

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