L'esperto rispondeResponsabilità

L'USUFRUTTO NON GARANTISCE IL DIRITTO DI ABITAZIONE

La domanda

Tempo fa ho venduto la nuda proprietà del mio alloggio, dove abito, alla figlia, riservandomi l'usufrutto. Nell'atto notarile è stabilito che il prezzo venga pagato con numero x di rate, inferiori a 1.000 euro, senza indicazioni se mensili, bimestrali o altro. Quando la figlia può, mi paga una rata, e io rilascio regolare ricevuta. Atteso che la figlia si trova in difficoltà per la perdita del posto di lavoro, chiedo se posso ricorrere alla remissione del debito. In tal caso, quale procedura dovrei seguire? Nei confronti dell'agenzia delle Entrate devo dichiarare le somme ricevute e quelle eventuali non versate, derivanti dal debito residuo? L'agenzia delle Entrate potrebbe interpretare la vendita come una donazione? A quali conseguenze con il fisco potrò andare incontro? Inoltre, in caso di mia premorienza mia moglie convivente, nullatenente, avrebbe il diritto di uso dell'abitazione? Siamo in regime di separazione dei beni.

La remissione del debito – con cui il creditore rinuncia in parte o totalmente al proprio credito nei confronti del soggetto debitore – è espressamente prevista dall’articolo 1236 del Codice civile, e determina in caso di accettazione espressa o tacita del debitore l’estinzione dell’obbligazione.La procedura prevede di norma una dichiarazione espressa del creditore, sottoscritta dal debitore per accettazione, in cui viene manifestata la volontà di rinunciare al credito vantato.In assenza di comunicazioni, l’agenzia delle Entrate considererà effettuato il pagamento nei termini indicati nell’atto notarile registrato: in caso di manifestazione all’ente della rinuncia del lettore alla riscossione, dato che si può prestare a divergenti interpretazioni, è opportuno presentare formale istanza di interpello alla stessa agenzia per conoscerne le considerazioni e i conseguenti provvedimenti.In riferimento al diritto di abitazione a favore del coniuge, la risposta parrebbe negativa, in quanto l’articolo 540 del Codice civile prevede la riserva del diritto di abitazione a favore del coniuge superstite nel caso in cui l’immobile sia di proprietà del defunto, mentre in questo caso il lettore gode solo del diritto di usufrutto.

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