L'USUFRUTTO NON GARANTISCE IL DIRITTO DI ABITAZIONE
La remissione del debito – con cui il creditore rinuncia in parte o totalmente al proprio credito nei confronti del soggetto debitore – è espressamente prevista dall’articolo 1236 del Codice civile, e determina in caso di accettazione espressa o tacita del debitore l’estinzione dell’obbligazione.La procedura prevede di norma una dichiarazione espressa del creditore, sottoscritta dal debitore per accettazione, in cui viene manifestata la volontà di rinunciare al credito vantato.In assenza di comunicazioni, l’agenzia delle Entrate considererà effettuato il pagamento nei termini indicati nell’atto notarile registrato: in caso di manifestazione all’ente della rinuncia del lettore alla riscossione, dato che si può prestare a divergenti interpretazioni, è opportuno presentare formale istanza di interpello alla stessa agenzia per conoscerne le considerazioni e i conseguenti provvedimenti.In riferimento al diritto di abitazione a favore del coniuge, la risposta parrebbe negativa, in quanto l’articolo 540 del Codice civile prevede la riserva del diritto di abitazione a favore del coniuge superstite nel caso in cui l’immobile sia di proprietà del defunto, mentre in questo caso il lettore gode solo del diritto di usufrutto.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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