L'esperto rispondeResponsabilità

LA NOTIFICA IN ASSENZA DELL'INDIRIZZO DI RESIDENZA

La domanda

Mi hanno detto che al fine del perfezionamento di un'istanza di usucapione occorre adire ad una mediazione. Come si fa a notificare un avviso di comparizione ad una persona il cui ultimo conosciuto luogo di residenza risale al 1924, negli Stati uniti? Non ne sono noti altri e neppure si sa se ci sono eventuali eredi.

A seguito del decreto n. 69 del 2013, poi convertito in legge, si è avuta l’introduzione della mediazione obbligatoria anche per l’accertamento dell’usucapione. L’avvio della procedura di mediazione deve essere comunicata a tutte le parti che possono avere interesse a partecipare a tale accertamento. Se è noto il destinatario, ma non sono conosciuti la sua residenza, la dimora o il domicilio, la notificazione degli atti dovrà avvenire, ai sensi dell’articolo 143 del Codice di procedura civile, mediante deposito al Comune del luogo di ultima residenza o, se questo è ignoto, al Comune del luogo di nascita. Qualora, però, tale modalità di notifica risulti impossibile perché i destinatari non sono identificati od identificabili, è possibile procedere ai sensi dell’articolo 150 dello stesso codice, facendosi autorizzare dal capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede e sentito il pubblico ministero, con la notificazione per pubblici proclami. In tal caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge la procedura e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Foglio degli annunzi legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi. La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.

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