CHI SI DISTACCA NON PAGA LE «MAGGIORI SPESE»
Preliminarmente emerge che, a seguito della rottura della “caldaia dell’impianto termico centralizzato” nell’acquistare una nuova caldaia, in sede assembleare, su 10 condòmini quattro hanno deciso di staccarsi e gli altri sei, invece, hanno deciso di acquistare una nuova caldaia ridimensionata a servizio delle rimanenti sei unità immobiliari (il lettore, che non era presente, non avendo impugnato la deliberazione in merito al distacco dei quattro condòmini, ne ha accettato il contenuto e le relative conseguenze, sicché è indifferente la circostanza che non fosse presente in assemblea e non avesse consegnato un'apposita delega).La Corte di cassazione ha statuito che, «in caso di distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato, se i condòmini installano una nuova caldaia dimensionata solo alle loro esigenze, coloro che si sono distaccati sono esclusi dalla comproprietà e, di conseguenza, anche dalle spese per l'installazione e la successiva manutenzione» (Cassazione civile, n. 7182/2012).Seguendo questo orientamento giurisprudenziale, nel caso prospettato, è stata deliberata la sostituzione della caldaia, ridimensionandola in ragione delle effettive esigenze di riscaldamento degli appartamenti allacciati all'impianto centralizzato. Di conseguenza, i quattro condòmini che si sono distaccati vengono esonerati non solo dalle spese di esercizio, ma anche da quelle straordinarie e di conservazione dell'impianto termico, in quanto, non potendo più riallacciarsi all’impianto comune, non sono più titolari di alcun diritto di comproprietà.Inoltre, il Dlgs 102/2014, all’articolo 9, comma 5, lettera d, prevede che «la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, debba avvenire in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla Uni 10200 e successivi aggiornamenti». L’articolo 16, comma 8, del Dlgs citato dispone, poi, che «la ripartizione della spesa effettuata in maniera difforme dai principi evidenziati dalla norma Uni 10200 è sanzionabile da 500 a 2.500 euro».Pertanto, visto che - nel caso in questione - la nuova caldaia è stata installata per far fronte alle esigenze dei rimanenti sei appartamenti, e che gli altri quattro condòmini hanno installato sistemi autonomi di riscaldamento, non è possibile addebitare ai quattro condòmini le maggiori spese, in quanto essi sono estranei all’impianto comune di riscaldamento.In più, a seguito dell’installazione delle valvole termostatiche e dei contabilizzatori, e sulla scorta del Dlgs 102/2014, fatto salvo il consumo involontario, ognuno paga in base al (proprio) “consumo effettivo”, sicché la “maggiore spesa” di 5.000 euro dovrà essere ripartita tra i sei condòmini.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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