L'esperto rispondeResponsabilità

CUMULO TRA «INTERMITTENTE» E SOCIALMENTE UTILE

La domanda

Chi svolge i lavori socialmente utili può essere assunto con un contratto intermittente?

Il Dlgs 468/1997 precisa che, per quanto concerne la cumulabilità dell’assegno per i lavori socialmente utili con il lavoro subordinato, il sussidio è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente a tempo determinato parziale, iniziato successivamente all'avvio del progetto, nei limiti di 309,87 euro mensili, opportunamente documentati. L'assegno è, invece, incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato con contratto a termine, a tempo pieno. In tale caso, l'ente utilizzatore potrà valutare la possibilità di autorizzare un periodo di sospensione delle attività di lavori socialmente utili per il periodo corrispondente, dandone comunicazione alla sede Inps territorialmente competente. Le attività di lavoro autonomo o subordinato non devono, in ogni caso, essere di pregiudizio allo svolgimento delle attività di lavori socialmente utili, o incompatibili con le attività medesime, secondo la valutazione del soggetto utilizzatore. Si presume, pertanto, che il contratto di lavoro intermittente possa essere cumulabile, sempre nel rispetto dei limiti dettati dalla normativa.

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