NIENTE DELEGHE ALL'AMMINISTRATORE
L’articolo 67, 5° comma, disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che «all’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea». Il successivo articolo 72 statuisce che «i regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69». Nei “regolamenti di condominio” che non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69, occorre includere anche il regolamento contrattuale.Per quel che riguarda, invece, il numero di deleghe da conferire agli “altri condomini”, l’articolo 67, 1° comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che «ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante munito di delega scritta. Se i condomini sono più di 20, il delegato non può rappresentare più di 1/5 dei condomini e del valore proporzionale».Al riguardo, va precisato che la clausola del regolamento contrattuale che limita o riduce il numero di deleghe conferibili (rispetto a quelle indicate nel 1° comma dell’articolo 67 citato) non pregiudica l’inderogabile diritto di ogni condomino di farsi rappresentare in assemblea, ma si limita solo a regolarne l’esercizio.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo