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RIFIUTO DELLA RIASSUNZIONE: SI LIBERA UN NUOVO BONUS

La domanda

Un'azienda, che ha licenziato un lavoratore a settembre 2015 per "riduzione di personale", oggi vorrebbe assumere un nuovo lavoratore con sgravio contributivo triennale, ex legge 190/2014. Di norma, per tale nuovo lavoratore non sarebbe possibile assumere con lo sgravio contributivo, avendo effettuato un licenziamento nei sei mesi precedenti, ma, se si invita alla riassunzione il lavoratore licenziato a settembre, per il diritto di precedenza ex articolo 15 della legge 264 del 29 aprile 1949, e quest'ultimo dovesse rifiutare per motivi personali, è possibile assumere il nuovo lavoratore e fruire dello sgravio contributivo? Nella medesima situazione, se il licenziamento fosse stato determinato dal "mancato superamento del periodo di prova", si sarebbe potuto assumere il nuovo lavoratore con lo sgravio contributivo, senza l'invito alla riassunzione del lavoratore licenziato?

L’argomentazione esposta è corretta. Infatti, la circolare Inps 17/2015, al punto 4, lettera a, specifica come non possa portare all’esonero l’assunzione che viola il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato (o cessato da un rapporto a termine). Se però, come ipotizzato dal quesito, il lavoratore titolare del diritto in questione dovesse rifiutare la riassunzione, a quel punto decadrebbe la condizione ostativa all’assunzione di un nuovo lavoratore, con il godimento dell’incentivo in esame. Per opportunità – anche ai fini di darne dimostrazione in caso di controlli ispettivi – l’invito alla riassunzione e il conseguente rifiuto andranno "tracciati" per iscritto. Con riferimento alla seconda domanda, se il licenziamento fosse stato effettuato per "mancato superamento del periodo di prova", pare possibile affermare che l’esonero ex comma 118 dell’articolo 1 della legge 190/2014 è applicabile al nuovo assunto – sussistendo altresì le altre condizioni richieste – poiché il licenziamento riferito al caso in esame rientra nella sfera del libero recesso, non facendo scattare alcun diritto di precedenza. Sul punto, tuttavia, qualche dubbio rimane, non essendovi una posizione ufficiale da parte dell’Inps, che si è limitato – in via generale - ad annoverare tra le condizioni ostative, che precludono l’accesso all’agevolazione, la violazione del diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal Ccnl, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato.

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