L'esperto rispondeResponsabilità

DONAZIONI FATTE IN VITA E «LEGITTIME» DA RISPETTARE

La domanda

È possibile effettuare una donazione di beni immobili estromettendo dall'operazione un figlio che, da anni, non ha alcun contatto con la famiglia di origine? La famiglia è composta dai genitori, entrambi ancora in vita, e da tre figli, compreso quello non più presente nel nucleo di origine né in sintonia con esso.

Nessun dubbio può esservi sulla possibilità di stipulare la donazione, in base all'elementare considerazione che i genitori hanno, in quanto proprietari, la piena disponibilità dei loro beni, mobili od immobili. Diversa questione è la sorte che potrebbe avere la donazione stessa dopo la morte dei donanti. Se, infatti, con essa i genitori finiscono per intaccare il loro patrimonio al punto che il figlio non donatario vedrà lesi i proprii diritti di legittimario, questi potrà agire nei confronti dei donatari, per chiedere la "riduzione" della donazione e recuperare così i suoi diritti.Secondo gli articoli 536 e seguenti del Codice civile, alla morte di un genitore, si calcola il valore dei beni da lui lasciati; a tale valore, si aggiunge quello delle donazioni da lui effettuate (quando si tratta di immobili, le somme vanno rivalutate alla data della morte del donante); su tale importo ciascun figlio - nel caso esposto dal lettore, di una famiglia composta da due genitori e da tre figli - ha diritto di ottenere la quota di un sesto.Pertanto, se, partecipando alla distribuzione dell'asse ereditario, il figlio che non ha ricevuto donazioni ricevesse meno di un sesto del totale "asse più donazioni", potrebbe rivolgersi ai donatari e pretendere il ristoro della lesione subita. Si raccomanda, nell'effettuare tali calcoli, di non commettere l'errore, alquanto comune, di valutare la donazione effettuata da entrambi i genitori come se fosse unica, e di effettuare, pertanto, le operazioni di calcolo descritte ipotizzando prima la morte di un genitore (e la partecipazione alla sua eredità del coniuge superstite), poi dell'altro.Il notaio dei genitori, comunque, potrà valutare nella pratica la situazione e suggerire eventuali diverse soluzioni, contrattuali o testamentarie, atte a risolvere (sia pure solo parzialmente) la problematica esposta.

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