L'esperto rispondeResponsabilità

PER L'APPALTO ALL'ARTIGIANO NIENTE UTILIZZO DI VOUCHER

La domanda

Di recente abbiamo attivato i voucher per soggetti con partita Iva, e il numero verde dell'Inps dice che si possono usare in tutti i settori. Ma a un muratore è stato contestato l'utilizzo: quindi, i voucher possono essere usati in edilizia oppure no? L'ispettore dell'Inps (facendo riferimento all'articolo 48, comma 6, del Dlgs 81/2015) sostiene che per i contratti di appalto non si può: ma c'è contratto di appalto anche quando il muratore effettua un lavoro, di piccola entità, per un privato? Il che riguarderebbe tutti i piccoli lavori (piccole manutenzioni, lavori di pochi giorni), che verrebbero sempre considerati appalto?

Occorre prioritariamente stabilire se un artigiano (nella specie, un muratore), quando fornisce le sue prestazioni (piccoli lavori a beneficio di privati), pone in essere un contratto d’appalto oppure un contratto d'opera. Al riguardo, appare opportuno fare il punto sulle due figure giuridiche.Il contratto d'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o servizio verso un corrispettivo in denaro (articolo 1655 del Codice civile); il contratto d'opera si configura, invece, quando una persona si obbliga, verso "un'altra persona fisica o giuridica", a fornire una prestazione pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (articolo 2222 del Codice civile), salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV del Codice stesso (articoli 1655 e seguenti).Il contratto d'opera si distingue dall'appalto perché, in quest'ultimo, l'appaltatore è un imprenditore, che corre tutti i rischi patrimoniali connessi con l'esercizio di una impresa; mentre il prestatore d'opera, svolto il suo servizio o realizzata l'opera oggetto del contratto, riceve il proprio compenso, senza correre rischi di natura imprenditoriale. In questa ottica, il committente, una volta accettata la prestazione, non può poi – a differenza di quanto avviene nell’appalto – lamentarne i vizi o la difformità rispetto a quanto pattuito, salvo che vizi o difformità fossero difficilmente riconoscibili o dolosamente nascosti: in questo caso, egli dovrà denunciare al prestatore d'opera l'esistenza di vizi entro otto giorni dalla scoperta.Pertanto, se l'artigiano è giuridicamente tale, iscritto all'Albo delle imprese artigiane (per le Regioni che ancora lo hanno) e annotato al Registro delle imprese come piccolo imprenditore, in siffatta prospettiva di piccolo imprenditore (si veda l'articolo 2083 del Codice civile) anch'egli è un imprenditore commerciale, in quanto organizza la sua attività in forma di intermediazione speculativa, tanto che può essere sottoposto, secondo la Corte di cassazione, a fallimento in funzione dell'attività svolta, dell'organizzazione dei mezzi impiegati, dell'entità dell'impresa e delle ripercussioni che il dissesto produce nell'economia generale, senza che sia necessario verificare se sussistano, o meno, i requisiti per l’iscrizione nell'albo delle imprese artigiane.L'artigiano, dunque, può solo realizzare contratti d'impresa sotto forma di appalto e non di opera, come nel caso prospettato dal lettore, se svolge abitualmente un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio, giusto quanto fissato nel citato articolo 2083. Ne consegue che trova conferma la tesi dell’ispettore dell’Inps.

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