L'esperto rispondeResponsabilità

PER I COLLABORATORI NON C'È ESPRESSO DIVIETO DI DELEGA

La domanda

Sono un amministratore di condominio. A seguito della riforma del 2013, nelle assemblee condominiali non può più essere delegato l'amministratore. Può invece essere delegato da un condomino un dipendente dello studio dell'amministratore?

La disciplina della delega che il condomino conferisce a un suo delegato, per essere rappresentato in assemblea condominiale, ha subìto limitazioni nella nuova formulazione dell’articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, in particolare con il divieto di conferimento di delega all’amministratore del condominio, sia esso persona fisica o giuridica, come previsto dal nuovo articolo 1129, secondo comma, del Codice civile.Il divieto non dev'essere interpretato in senso ampio o per analogia, in quanto è limitazione al potere di farsi rappresentare, riconosciuto nel nostro ordinamento in generale (articolo 1387 e seguenti del Codice civile), per cui il divieto, in astratto, non dovrebbe riguardare il dipendente dell’amministratore.Certo è che, a prescindere dall’esistenza nel regolamento condominiale di una ulteriore limitazione alla delega per l’assemblea (quale, ad esempio, il divieto di delega a non condòmini), ragioni di opportunità suggerirebbero di non conferire al dipendente dell’amministratore la rappresentanza, in quanto la ratio alla base del divieto è quella di evitare un eccessivo potere dell’amministratore nella gestione dell’assemblea, che potrebbe essere esercitato anche attraverso un suo dipendente.

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