PER L'«INVASIONE» DEL PINO AZIONE DA DANNO TEMUTO
Paiono sussistere i presupposti per l’esercizio dell’azione da danno temuto, prevista dall’articolo 1172 del Codice civile, con la quale un proprietario - se ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa derivi pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto - può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo.L’azione andrà proposta nei confronti del condominio entro il quale è piantato l’albero e presentata al tribunale del luogo in cui la pianta si trova: il giudice potrà adottare gli opportuni provvedimenti in riferimento alla situazione di pericolo denunciata, anche considerando i lavori decisi dalla parte attrice e in attesa di esecuzione, e ai danni eventualmente cagionati.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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