L'ANTICIPO DEL TFR VERSATO AI FONDI COMPLEMENTARI
Il Dlgs 252/2005, disciplinante le forme pensionistiche complementari, prevede la possibilità per l’iscritto ai fondi pensione di ottenere un anticipo delle prestazioni accumulate negli anni esclusivamente al verificarsi di determinate condizioni elencate dall’articolo 11, comma 7, del predetto decreto legislativo. In particolare, si può chiedere l’anticipazione del Tfr:1. in qualsiasi momento, per sopperire alle spese sanitarie sostenute a fronte di situazioni gravissime riguardanti l’iscritto, i figli e il coniuge, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. L’ammontare massimo concedibile non può mai eccedere il 75 per cento della posizione maturata fino al momento della richiesta;2. successivamente all’ottavo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, per un ammontare non superiore al 75 per cento della quota maturata, per l’acquisto dell’abitazione principale per se stesso o per i figli, oppure per la realizzazione di interventi edilizi sulla prima casa;3. decorsi, anche in questo caso, otto anni di contribuzione, per un importo non superiore al 30 per cento della posizione maturata, per far fronte ad altre esigenze non meglio specificate.Pertanto, i limiti ex articolo 2120 del Codice civile sono da riferirsi ai casi di accantonamento del Tfr in azienda e, in presenza delle condizioni sopra descritte si potrebbe, in generale, richiedere l’anticipazione del Tfr versato ai fondi complementari. Infine, si suggerisce di verificare in ogni caso la regolamentazione del singolo fondo in questione.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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