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L'ANTICIPO DEL TFR VERSATO AI FONDI COMPLEMENTARI

La domanda

L'articolo 2120 del Codice civile pone dei limiti alle richieste di anticipazione del Tfr. In particolare, le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. La ratio della norma è evidente: evitare che le aziende si trovino in difficoltà finanziaria, nel caso di contemporanea presentazione di innumerevoli domande di anticipazione. Ciò considerato, si chiede se tali limiti valgano anche nel caso in cui tale rischio non sussiste, come nel caso in cui l'azienda versi il Tfr al fondo di tesoreria Inps, o versi il Tfr a fondi di previdenza complementare cui i dipendenti abbiano aderito o abbia deciso di accantonare materialmente il Tfr presso enti gestori. A mio parere, i limiti di cui all'articolo 2120 fanno implicitamente riferimento solo ai casi in cui il Tfr sia accantonato in azienda.

Il Dlgs 252/2005, disciplinante le forme pensionistiche complementari, prevede la possibilità per l’iscritto ai fondi pensione di ottenere un anticipo delle prestazioni accumulate negli anni esclusivamente al verificarsi di determinate condizioni elencate dall’articolo 11, comma 7, del predetto decreto legislativo. In particolare, si può chiedere l’anticipazione del Tfr:1. in qualsiasi momento, per sopperire alle spese sanitarie sostenute a fronte di situazioni gravissime riguardanti l’iscritto, i figli e il coniuge, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. L’ammontare massimo concedibile non può mai eccedere il 75 per cento della posizione maturata fino al momento della richiesta;2. successivamente all’ottavo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, per un ammontare non superiore al 75 per cento della quota maturata, per l’acquisto dell’abitazione principale per se stesso o per i figli, oppure per la realizzazione di interventi edilizi sulla prima casa;3. decorsi, anche in questo caso, otto anni di contribuzione, per un importo non superiore al 30 per cento della posizione maturata, per far fronte ad altre esigenze non meglio specificate.Pertanto, i limiti ex articolo 2120 del Codice civile sono da riferirsi ai casi di accantonamento del Tfr in azienda e, in presenza delle condizioni sopra descritte si potrebbe, in generale, richiedere l’anticipazione del Tfr versato ai fondi complementari. Infine, si suggerisce di verificare in ogni caso la regolamentazione del singolo fondo in questione.

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