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ACQUA: I LIMITI DEL SERVIZIO CHE IMPEGNA IL CONDOMINIO

La domanda

A Firenze, i proprietari di immobili locati rischiano di pagare l’acqua dei loro inquilini. La società di gestione dell’acquedotto pare abbia stipulato i contratti di erogazione direttamente con le amministrazioni condominiali; un accordo discutibile che, peraltro, solo in pochi casi è stato deliberato dalle assemblee condominiali. Per la sua carica vessatoria, tale accordo si trasforma ancor oggi in un vero e proprio sopruso quando viene traslato a nuovi proprietari, pur motivato dal fatto che le letture e l’incasso delle fatture (ovviamente a nome dell’inquilino) sono affidati a società di servizio intermedie. Insomma, il proprietario di un appartamento locato, pur non avendo alcun contratto con la società di gestione dell’acquedotto, può essere sussidiariamente chiamato al pagamento di una fattura intestata all’inquilino moroso in base ad un assurdo intreccio contrattuale tra acquedotto, amministrazioni condominiali e letturisti. È lecito tutto ciò?

Fermo restando il principio per cui quando l’inquilino di un immobile assume un’obbligazione contrattuale di natura condominiale e non vi adempie, il proprietario dell’immobile stesso è obbligato “in solido” al pagamento del debito, nella città di Firenze vi sono state diverse contestazioni in ordine al servizio idrico integrato. In questa città, infatti, il servizio idrico viene spesso contrattualizzato con l’intero condominio attraverso una società intermedia che funge da “letturista dei contatori”. Così, l’ente erogatore del servizio emette un'unica fattura per l'intero condominio e la trasmette alla società letturista, la quale legge i contatori di ogni appartamento ed invia a ciascun condomino la relativa fattura: fino a quando tutti i condomini non hanno pagato, la società letturista non paga il fornitore che, pertanto, finisce per considerare morosi tutti i condomini e staccare l'acqua all'intero edificio. Tale condotta, tuttavia è contraria alla legge, la quale, all’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, prevede chiaramente che prima di aggredire gli utenti in regola con i pagamenti, il creditore deve escutere gli utenti morosi; solo dopo aver esperito inutilmente tale procedura, lo stesso creditore potrà rivalersi anche sui condomini in regola.

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