CALORE: GLI ONERI DEL CONDOMINO DISTACCATO
A nostro giudizio, stante il disposto di cui all'articolo 1118, ultimo comma, del Codice civile, il condomino che ha distaccato la sua unità dall'impianto centralizzato di riscaldamento è tenuto «al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione messa a norma». Ciò significa che, ove il distacco non comporti notevoli squilibri di funzionamento o aggravio di spese per gli altri condomini, non è tenuto al pagamento delle spese di manutenzione ordinaria.Peraltro, per una recente sentenza della Corte di appello di Milano del 31/7/2015 - da noi peraltro non condivisa - anche le spese ordinarie possono incidere sulla conservazione dell’impianto, con la conseguenza che il mancato pagamento della manutenzione ordinaria «deve rientrare negli oneri a carico del condomino», che si è distaccato dall’impianto.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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