L'esperto rispondeResponsabilità

CENTRALIZZATO CON OBBLIGO DI VALVOLE TERMOSTATICHE

La domanda

Un condominio di montagna, composto da 11 alloggi, abitati da 5 famiglie residenti e da 6 di villeggianti, è dotato di impianto centralizzato per riscaldamento e acqua calda. Il consumo annuo di gasolio è di circa 5.000 litri. I costi del riscaldamento sono suddivisi al 30% per millesimi e al 70% per consumo, rilevato mediante conta-ore, che l'amministratore propone di sostituire con termoregolatore. I costi a consumo sono sopportati esclusivamente dai villeggianti: i residenti hanno rimosso i caminetti, sostituendoli con stufe, e rendendo gli alloggi termoautonomi. Il costo orario del riscaldamento è divenuto proibitivo (9,4/h euro lo scorso anno per sole 757 ore di utilizzo).Una proposta dei villeggianti, di rendere autonoma la produzione dell'acqua calda con boiler elettrici e di tenere spento l'impianto quando la temperatura è sopra lo zero e nessuno ne faccia richiesta, è stata bocciata. È necessario inserire il termoregolatore? Quale strumenti abbiamo perché si possa suddividere più equamente il costo?

Il Dlgs n. 102/2014, di recepimento della direttiva 2012/27/Ue, che stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica al fine di conseguire l’obiettivo nazionale del risparmio energetico, impone entro il 31 dicembre 2016, agli italiani che abitano in tutti i condomini dotati di riscaldamento centralizzato, di installare, su ciascun termosifone, delle valvole termostatiche con contabilizzatori di calore.L’articolo 9, comma 5, lettera b), del decreto prevede che «nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare...». Ancora, sempre nel predetto articolo 9, comma 5, alla lettera d), si legge che «la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, debba avvenire in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla Uni 10200 e successivi aggiornamenti».Al riguardo, è il caso di ricordare che la suddivisione delle spese secondo la norma Uni sopra citata è diventata, ai sensi del suindicato decreto, un inderogabile obbligo di legge. In pratica, ogni abitazione dovrà ricorrere a valvole termostatiche (che consentono di regolare la temperatura di ciascuna stanza in maniera autonoma e andranno posizionate su ogni calorifero presente in casa) e contabilizzatori (chiamati anche ripartitori di calore, da installare sui singoli radiatori, al fine di calcolare la quantità di calore effettivamente consumata da ciascun corpo scaldante).Inoltre, l’articolo 16, comma 8 del decreto dispone, altresì, che «è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro il condominio alimentato dal teleriscaldamento o dal teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 comma 5 lettera d)».Sicché, dalle norme appena richiamate emerge che in tutti i condomini dotati di impianto centralizzato di riscaldamento e acqua calda, entro il 31.12.2016 dovranno essere installate le valvole termostatiche e i contabilizzatori, che consentiranno anche di misurare l’effettivo consumo di calore (per il riscaldamento) e di acqua calda sanitaria.Inoltre, è importante ricordare che metodologie di suddivisione di spesa (come nel caso del lettore «30% a millesimi e 70% a consumo») diverse da quella prevista nell’articolo 9, comma 5, lettera d) del Dlgs n. 102/14 - che prevede la suddivisione della spesa in relazione agli effettivi consumi - non sono più contemplate e, anzi, a norma dell’articolo 16, comma 9 del decreto è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro.

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