L'esperto rispondeResponsabilità

DA DEPOSITO A LAVANDERIA: CAMBIA LA DESTINAZIONE

La domanda

Abito in un condominio all'ultimo piano. Il sottotetto è adibito a ripostigli (solai), suddivisi in locali autonomi e attribuiti pertinenzialmente alle abitazioni. Le utenze dei solai sono a carico del condominio; l'allacciamento della corrente è condominiale, e non di ciascuna abitazione privata.Il regolamento condominiale prevede che ogni diverso utilizzo delle unità immobiliari, rispetto alla destinazione vigente al momento dell'acquisto, dev'essere autorizzato dall'assemblea.Posso mettere un'asciugatrice nel mio solaio dopo aver fatto inserire una utenza elettrica privata? Devo prima farmi autorizzare dall'assemblea, in quanto si tratta di un diverso utilizzo del solaio (da ripostiglio a lavanderia, visto che la corrente è originariamente fruibile a livello condominiale e non privata)? Oppure posso adibire il solaio come credo, essendo questo a utilizzo pertinenziale dell'abitazione (benchè con energia pagata dal condominio)?

Dalla conformazione dei luoghi e dalla stessa struttura dell'impianto elettrico dei locali che si trovano nel sottotetto, emerge chiaramente la destinazione a uso esclusivo di deposito. L'installazione di un'asciugatrice e/o di una lavatrice comporta chiaramente modalità di fruizione di quei locali ben diverse e, dunque, una diversa destinazione. Lo stesso accesso non sarebbe più occasionale - come ordinariamente avviene per i depositi - ma sistematico, come accade, per l'appunto, nel caso di un locale destinato a lavanderia.Generalmente, si ritiene che ciascun condomino possa modificare la destinazione d'uso della sua unità immobiliare - o, come in questo caso, di una sua pertinenza - quando non ne derivi un pregiudizio per la stabilità, la sicurezza o il decoro dell'edificio; quando, insomma, la nuova destinazione non si traduca in un pregiudizio per gli altri condòmini o in una diminuzione delle possibilità di utilizzazione delle altre unità immobiliari, sempre che i locali in questione si prestino a essere messi a norma in relazione alla nuova destinazione.La clausola del regolamento che prevede la necessaria autorizzazione dell'assemblea è di dubbia validità. Non è ammissibile, infatti, che il contenuto del diritto di proprietà possa risultare rimesso alla volontà collegiale dell'assemblea. In ogni caso, ove l'intervento risulti lecito, occorrerà informare preventivamente l'amministratore, il quale riferirà in assemblea (articolo 1122, ultimo comma, del Codice civile).Al mutamento di destinazione può conseguire una diversa misura di partecipazione alle spese condominiali: si pensi alle spese di illuminazione e pulizia dei vani d'accesso al sottotetto, oltre che alle spese per i consumi elettrici dei singoli locali. In relazione a questi ultimi, è l'assemblea che deve adottare un diverso criterio di ripartizione, decidendo - per esempio - di installare un contawatt. Resta ferma la possibilità del singolo condomino di provvedere diversamente, mediante un impianto elettrico individuale.Le spese necessarie per la modifica delle relative tabelle millesimali di ripartizione saranno a carico dell'autore dell'intervento (articolo 69, n. 2, delle disposizioni di attuazione del Codice civile).

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