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IL CREDITO DELLA SOCIETÀ CANCELLATA DAL REGISTRO

La domanda

Il credito di una società cancellata dal registro imprese può essere incassato dal liquidatore dopo la cancellazione?

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 27 luglio 2011, n. 77, ha fornito la sua interpretazione in merito ai rimborsi d’imposta a favore di società di persone o di capitali cancellate dal registro del imprese, prevedendo che gli elementi patrimoniali attivi non compresi nel bilancio di liquidazione, in quanto non conoscibili a quella data, devono essere attribuiti proporzionalmente ai soci, tra i quali si instaura un rapporto di comunione ordinaria ai sensi dell’articolo 1100 del Codice civile, simile, in linea generale, a quello degli eredi.Con riferimento, invece, ai rimborsi d’imposta, l’articolo 5 del Dm 26 febbraio 1992 stabilisce che il rimborso Iva spettante alla società cancellata dal registro delle imprese può essere eseguito al liquidatore «nella sua qualità di rappresentante legale della società in fase di estinzione», se il credito di imposta sia stato evidenziato nel bilancio finale di liquidazione, depositato nella cancelleria del tribunale.Anche con riguardo ai rimborsi, possono applicarsi i principi sopra enunciati per gli elementi patrimoniali attivi, con la conseguenza che, come avviene per le società di persone, può essere riconosciuta direttamente ai soci la titolarità del diritto al rimborso, pro quota, delle imposte. Circa il soggetto cui materialmente eseguire i rimborsi, con circolare n. 255 del 2000, è stato chiarito, in relazione ai soci di società di persone cessate, che il conferimento di una delega ad un solo socio per la riscossione del rimborso non costituisce un obbligo, bensì una mera facoltà. Tuttavia, tenuto conto della compagine sociale delle società di capitali, spesso costituita da un numero considerevole di soci, l’agenzia delle Entrate ritiene opportuno il conferimento di una delega alla riscossione ad uno di essi o ad un terzo, al fine di evitare l’erogazione del rimborso a ciascun socio in proporzione alle quote sociali. Pertanto, i soci titolari del diritto al rimborso potrebbero delegare all’incasso lo stesso ex liquidatore, previa comunicazione della predetta delega al competente ufficio dell’agenzia delle Entrate.

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