L'INDICAZIONE DELL'ATTIVITÀ NELL'ATTO COSTITUTIVO
L’indicazione riferita dal lettore è corretta.L´oggetto sociale descrive infatti le attività che possono essere esercitate dalla società e rappresenta l’atto autorizzativo con cui l’assemblea dei soci demanda al Consiglio di amministrazione il raggiungimento degli scopi sociali.L'obbligo di indicare nell'atto costitutivo l'oggetto sociale (articolo 2328, comma 1, n. 3 per le società per azioni, e articolo 2475, comma 1, n. 3, del Codice civile per le società a responsabilità limitata) implica che tale indicazione debba avvenire in modo specifico e non generico. La specificità normalmente risulta dalla individuazione congiunta del settore economico in cui la società intende operare (produzione e/o scambio o prestazione di servizi) e dalla specificazione dei settori merceologici di riferimento, ma può anche risultare dalle particolari modalità con cui l'attività verrà svolta che, tenuto conto delle mutate esigenze e valutazioni socio - economiche, possono assumere una loro particolare specificità indipendente dal settore merceologico a cui l'attività verrà applicata (Collegio notarile di Milano, “Specificità oggetto sociale”).
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo