L'esperto rispondeResponsabilità

RESTANO VALIDI I VECCHI CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE

La domanda

L'articolo 53, comma 2, del Dlgs 15 giugno 2015 n. 81, dispone che i contratti di associazione in partecipazione «in atto alla data di entrata in vigore dello stesso decreto ... sono fatti salvi fino alla loro cessazione». Un contratto di associazione in partecipazione stipulato a tempo indeterminato in tempi non "sospetti" (2008), può continuare nel tempo senza dover essere prima o poi chiuso?

L’interpretazione è corretta: i contratti di associazione in partecipazione che prevedano apporto di lavoro possono proseguire fino a disdetta di una delle parti, purché stipulati a tempo indeterminato e già in corso al 25 giugno 2015. Il blocco disposto dal Dlgs 81/2015 riguarda, infatti, la stipula di nuovi contratti di associazione in partecipazione, nel caso in cui l’associato sia una persona fisica e l’apporto consista, anche solo in parte, in una prestazione di lavoro. Detto divieto rende altrettanto impossibile la proroga dei contratti ricadenti in questa fattispecie, in essere al momento di entrata in vigore della norma (25 giugno 2015) ma con scadenza predeterminata in un periodo successivo.

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