RESTANO VALIDI I VECCHI CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE
L’interpretazione è corretta: i contratti di associazione in partecipazione che prevedano apporto di lavoro possono proseguire fino a disdetta di una delle parti, purché stipulati a tempo indeterminato e già in corso al 25 giugno 2015. Il blocco disposto dal Dlgs 81/2015 riguarda, infatti, la stipula di nuovi contratti di associazione in partecipazione, nel caso in cui l’associato sia una persona fisica e l’apporto consista, anche solo in parte, in una prestazione di lavoro. Detto divieto rende altrettanto impossibile la proroga dei contratti ricadenti in questa fattispecie, in essere al momento di entrata in vigore della norma (25 giugno 2015) ma con scadenza predeterminata in un periodo successivo.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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