RIPOSO COMPENSATIVO PER IL SABATO AL SEGGIO
Il lavoratore dipendente impegnato al seggio ha diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, oppure a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali. Per i giorni lavorativi passati al seggio, è dovuta la normale retribuzione, come se il dipendente avesse regolarmente presentato il proprio lavoro. Per i giorni non lavorativi, invece, spettano al lavoratore una retribuzione specifica (retribuzione mensile diviso 1/26 o altro divisore contrattuale) o, in alternativa, una o più giornate di riposo compensativo. La prevalente giurisprudenza riconosce il diritto alla maggiorazione o al riposo compensativo anche per l'attività di seggio svolta nella giornata del sabato, in regime di settimana corta, indipendentemente dalle ore prestate per l’attività di scrutatore.Quanto alla seconda domanda, non risulta normativa in tal senso.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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