L'esperto rispondeResponsabilità

DISTANZE, NORME APPLICABILI ALL'IMMOBILE CONDONATO

La domanda

Un Comune ha rigettato la mia richiesta di permesso di costruire, con la motivazione che essa contrasta con i limiti di distanza tra fabbricati, dettati dal Dm 2 aprile 1968, n. 1444, richiamati anche dalle Nta (norme tecniche di attuazione) comunali. L’intervento riguarda la chiusura di un porticato, sito al piano terra di un fabbricato di tre piani, prospiciente un laboratorio artigianale. La distanza tra i due fabbricati è pari a 8,50 metri lineari. Si precisa che il fabbricato, costruito tra il 1981 e il 1985, è stato autorizzato con concessione edilizia del 1981, mentre il laboratorio, costruito nello stesso periodo, è stato condonato in base alla legge 47/1985. Può ritenersi legittima la determinazione assunta dal Comune, basata sull’applicazione di norme sulle distanze tra edifici che sono dettate per interventi non comprendenti fabbricati interessati da condono edilizio?

La risposta è affermativa. L’immobile, condonato in seguito a istanza di concessione in sanatoria accolta, è definitivamente regolarizzato ai fini urbanistici ed edilizi. Ne consegue che a tale immobile, come a qualunque altro, dovranno essere applicate tutte le normative vigenti in materia, compresa quella sulle distanze dalle costruzioni, dettata dal Dm 1444/1968.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©