L'esperto rispondeResponsabilità

IL RENDICONTO APPROVATO NON ESENTA DA INTEGRAZIONI

La domanda

Nel 2013 con la riforma del condominio è stato aperto il conto corrente condominiale in un istituto bancario. Al 31 dicembre 2013 l'estratto conto bancario esponeva un saldo positivo di circa 1.500 euro, che il nostro amministratore non riportava nel rendiconto consuntivo 2013. Anche nel rendiconto consuntivo 2014, egli ometteva questo saldo tra le disponibilità di inizio anno, e trascurava altresì di inserire nel rendiconto consuntivo 2014 il saldo attivo del conto corrente bancario al 31 dicembre. I rendiconti sono stati comunque approvati dall'assemblea, nonostante che alcuni condòmini abbiano fatto mettere a verbale tale "anomalia" contabile.Alla luce dei fatti descritti, si possono definire i suddetti rendiconti "potenzialmente non veritieri" (si veda la sentenza della Corte di appello di Milano del 20 maggio 1992) e, quindi, affetti da nullità? Non avendo impugnato le delibere a suo tempo, ora cosa possiamo fare per sistemare la situazione patrimoniale del condominio, dal momento che l'amministratore è "sordo" ai nostri appelli?

L'articolo 1130-bis del Codice civile dispone che il rendiconto condominiale deve contenere ogni dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili e alle eventuali riserve. Il rendiconto presentato dall'amministratore, nel caso esposto dal lettore, risulta dunque incompleto, in quanto non menziona il saldo attivo del conto corrente. L'approvazione di questo rendiconto non esonera l'amministratore dal dovere di provvedere alle necessarie integrazioni né lo autorizza a prescindere dal saldo attivo non riportato nei rendiconti successivi.Per valutare quale strada sia meglio intraprendere, a questo punto, occorrerebbe conoscere le conseguenze dell'omissione sul resto della contabilità. Potrebbe anche trattarsi di una mera irregolarità formale, che, come tale, non comporta particolari conseguenze.

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