IL RENDICONTO APPROVATO NON ESENTA DA INTEGRAZIONI
L'articolo 1130-bis del Codice civile dispone che il rendiconto condominiale deve contenere ogni dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili e alle eventuali riserve. Il rendiconto presentato dall'amministratore, nel caso esposto dal lettore, risulta dunque incompleto, in quanto non menziona il saldo attivo del conto corrente. L'approvazione di questo rendiconto non esonera l'amministratore dal dovere di provvedere alle necessarie integrazioni né lo autorizza a prescindere dal saldo attivo non riportato nei rendiconti successivi.Per valutare quale strada sia meglio intraprendere, a questo punto, occorrerebbe conoscere le conseguenze dell'omissione sul resto della contabilità. Potrebbe anche trattarsi di una mera irregolarità formale, che, come tale, non comporta particolari conseguenze.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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