L'esperto rispondeResponsabilità

L'INTERVENTO SUI FRONTALINI NON SI DIVIDE PER SCALE

La domanda

Il condominio dove risiedo ha tre scale. In seguito a caduta di calcinacci, verificatasi da una parte comune dell’edificio, l’assemblea ha approvato l’esecuzione dei lavori per il ripristino dei frontalini. L’amministratore ha provveduto al conteggio del riparto dei costi separando la spesa per scala, ognuna con un totale dei valori millesimali diverso, e dividendo il costo totale dei lavori per il totale dei suddetti valori millesimali. Da ciò è scaturito un costo diverso fra le tre scale. Paradossalmente, alcuni proprietari di un immobile con valori millesimali più bassi, ubicati in una scala, hanno dovuto sopportare un esborso maggiore rispetto ai proprietari un di immobile con valori millesimali più alti di un’altra scala.Mi sembra che sia stata ignorata la norma della proporzionalità e dell’uniformità. Vorrei sapere se la procedura seguita ha rispettato le leggi.

I frontalini dei balconi sono considerate parti comuni, in quanto ineriscono alla facciata condominiale (Cassazione civile, sezione II, 7 settembre 1996, n. 8159; Tribunale Milano, 28 aprile 2005), le cui spese vanno suddivise per millesimi di proprietà, ex articolo 1123 del Codice civile. Non appare corretta la suddivisione per scale, salvo che esista un regolamento condominiale contrattuale che dispone in tal senso.

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