L'esperto rispondeResponsabilità

CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA E CONTRATTI CONNESSI

La domanda

In un ramo d'azienda, trasferito tra due società, sono inclusi due finanziamenti contratti per l'acquisto di due veicoli inclusi negli asset trasferiti. Il contratto di finanziamento, stipulato dal cedente, conteneva però una clausola che ne vietava la cessione a terze parti. Si chiede se tale clausola sia idonea a impedire il trasferimento della titolarità di tali finanziamenti in capo al cessionario dell'azienda, in virtù del fatto che la cessione di azienda che include i finanziamenti sia operazione diversa da quella vietata, consistente nella cessione dei finanziamenti. Ovviamente, indipendentemente dalla soluzione al quesito, rimarrebbe ferma la responsabilità del cedente per i due debiti ceduti.

A norma dell'articolo 2558 del Codice civile, l'acquirente dell'azienda o di un suo ramo subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale e salvo espresso patto contrario, con cui cedente e cessionario si accordano per escludere uno o più contratti dal subentro automatico.La suddetta normativa si riferisce esclusivamente ai contratti a prestazioni corrispettive non ancora integralmente eseguiti da nessuna delle due parti, non rientrando pertanto nella previsione i contratti a prestazioni corrispettive nei quali residua solo un debito o un credito per l'imprenditore, essendo stata interamente eseguita una delle due prestazioni.In ogni caso, anche qualora la cessione del contratto di finanziamento sia espressamente prevista e voluta dalle parti all’interno del più ampio negozio giuridico di trasferimento del ramo aziendale, la previsione di una clausola che vieta la cessione del rapporto contrattuale a terze parti ha efficacia con riguardo ai sottoscrittori ed in particolare alla società finanziatrice, la quale potrà non riconoscere il nuovo soggetto debitore e rivolgersi comunque per l’adempimento all’originario sottoscrittore.

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