CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA E CONTRATTI CONNESSI
A norma dell'articolo 2558 del Codice civile, l'acquirente dell'azienda o di un suo ramo subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale e salvo espresso patto contrario, con cui cedente e cessionario si accordano per escludere uno o più contratti dal subentro automatico.La suddetta normativa si riferisce esclusivamente ai contratti a prestazioni corrispettive non ancora integralmente eseguiti da nessuna delle due parti, non rientrando pertanto nella previsione i contratti a prestazioni corrispettive nei quali residua solo un debito o un credito per l'imprenditore, essendo stata interamente eseguita una delle due prestazioni.In ogni caso, anche qualora la cessione del contratto di finanziamento sia espressamente prevista e voluta dalle parti all’interno del più ampio negozio giuridico di trasferimento del ramo aziendale, la previsione di una clausola che vieta la cessione del rapporto contrattuale a terze parti ha efficacia con riguardo ai sottoscrittori ed in particolare alla società finanziatrice, la quale potrà non riconoscere il nuovo soggetto debitore e rivolgersi comunque per l’adempimento all’originario sottoscrittore.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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