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COMUNICAZIONI, I PALETTI ALL'EFFETTO LIBERATORIO

La domanda

La società Alfa Sas si trasforma in Beta Srl. Successivamente invia ai propri creditori una raccomandata dal seguente tenore letterale: «Si comunica che la Alfa Sas si è trasformata in Beta Srl con atto del notaio... in data...», senza aggiungere altro. L'atto di trasformazione è stato depositato al Registro delle imprese nei termini previsti dal Codice civile, e alla data della raccomandata era già conoscibile in ogni sua parte (perizia giurata di stima, atto di trasformazione e statuto trasformato) attraverso visura camerale. Si chiede se può ritenersi sufficiente la raccomandata per la liberazione del socio illimitatamente responsabile ex articolo 2500- quinquies, secondo comma, del Codice civile.

La comunicazione prevista dall’articolo 2500-quinquies del Codice civile è efficace se viene effettuata con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento. L’effetto liberatorio, inoltre, si produce se nella comunicazione (che va effettuata dalla società, non dai soci, a tutti i creditori) sono contenuti:a) gli elementi identificativi della delibera di trasformazione in società di capitali;b) il sunto del dispositivo dell’atto, con l’indicazione del nuovo tipo sociale adottato e gli estremi della delibera stessa e dell’atto notarile;c) la data di iscrizione nel Registro delle imprese, nonché la manifestazione, da parte dei soci, della volontà di liberarsi della responsabilità illimitata per le obbligazioni precedentemente assunte.L’articolo 2500-quinquies del Codice civile, sostanzialmente, prevede che i soci illimitatamente responsabili continuino a rispondere delle obbligazioni sorte prima dell’effetto della trasformazione (individuato dall’articolo 2500, comma 3, del Codice civile, con l’iscrizione nel Registro delle imprese dell’atto di trasformazione) salvo che consti il consenso dei creditori sociali.La disciplina, evidentemente, riguarda il coinvolgimento dei soci illimitatamente responsabili nell’eventuale successivo dissesto della società di capitali sorta dalla trasformazione, ambito per il quale vige il principio secondo il quale il fallimento si estende a tali soci illimitatamente responsabili se l’insolvenza è determinata da obbligazioni sorte prima del perfezionamento dell’atto di trasformazione, e se i creditori non hanno dato l’assenso alla loro liberazione. Dottrina e giurisprudenza, in proposito, hanno sviluppato un “principio di continuità” volto al consolidamento della responsabilità illimitata del socio per le obbligazioni sociali anteriori alla trasformazione, e hanno dedotto l’estensione del fallimento al socio in questione in base all’articolo 147 delle legge fallimentare (Tribunale di Messina, 18 ottobre 1995; Tribunale di Genova, 1° giugno e 2 luglio 1982; Tribunale di Cosenza, 11 maggio 1995).Sulla questione è poi intervenuta la Corte costituzionale, che, con la sentenza 319 del 21 luglio 2000, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 147 della legge fallimentare, nella parte in cui prevede che il fallimento a responsabilità illimitata di società fallita possa essere dichiarato (anche) dopo un anno dal momento in cui i soggetti interessati sono divenuti soci a responsabilità limitata. Il principio è stato trasfuso nella norma in forza dal Dlgs 5 del 9 gennaio 2006, che ha modificato l’articolo 10 della legge, per cui il socio illimitatamente responsabile può essere dichiarato fallito solo entro l’anno dal compimento delle formalità pubblicitarie indicate dall’articolo 2500, comma 3, del Codice civile.

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