L'esperto rispondeResponsabilità

IL SINDACO ANZIANO AL POSTO DEL PRESIDENTE DECADUTO

La domanda

In caso di decadenza dei membri del collegio sindacale, e in particolare del presidente dell'organo, cosa succede? Al subentro dei sindaci supplenti, da chi viene assunta la presidenza?

In base all’articolo 2398 del Codice civile, il presidente del collegio sindacale viene nominato dall’assemblea. Si reputa ammissibile la clausola statutaria che contiene indicazioni sulla nomina del presidente del collegio sindacale in deroga a tale principio: ad esempio, la clausola che stabilisce che il presidente del collegio sindacale sia nominato tra i componenti del collegio stesso (Tribunale di Udine, 7 luglio 1989). Tuttavia quando, a mandato in corso, il presidente del collegio viene meno per revoca, morte o rinunzia, la presidenza viene ex lege assunta dal sindaco anziano (in applicazione del principio stabilito dall’articolo 2401, comma 2, del Codice civile), il quale così eserciterà la funzione di presidente fino alla successiva assemblea, che dovrà provvedere alla nomina del presidente e alla ricostituzione del collegio nella sua integrità (nel caso descritto dal lettore, mediante la nomina di un sindaco effettivo e di due sindaci supplenti).Si segnala, peraltro, che il collegio, pena la messa in liquidazione della società, dev'essere ricostituito nella sua pluralità dall’assemblea, i cui effetti si producono con l’iscrizione nel Registro delle imprese dell’atto che ne produce la causa (documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti del 15 aprile 2009).La mancata ricostituzione del collegio sindacale produce inoltre:1) l’invalidità degli atti implicanti un nesso funzionale con eventuali atti dei sindaci;2) “grave irregolarità” a norma dell’articolo 2409 del Codice civile.

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