L'ADOZIONE PUÒ »CESSARE» SOLO IN CASI GRAVI
Il fatto che la persona adottata abbia ritrovato e stretto rapporti con la madre biologica non comporta conseguenze giuridiche.Nel nostro ordinamento la revoca dell’adozione su richiesta del genitore è prevista, ma solo in casi specifici e, comunque, a discrezione di chi giudica (articolo 51 della legge 184/1983 e articolo 306 del Codice civile); ed è prevista per fatti gravi, cioè quando l’adottato (di almeno 14 anni) abbia attentato alla vita del genitore, del coniuge, di discendenti o ascendenti, o si sia reso colpevole nei loro confronti di un delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.Nel caso descritto la madre potrebbe avvalersi degli strumenti giuridici ordinari in relazione alla casa, che costituisce una comunione ereditaria di cui possiede la maggioranza. Per una risoluzione definitiva potrebbe, poi, chiedere la divisione, con la possibilità che uno dei proprietari si offra di acquistare la quota dell’altro, o - in mancanza di accordo - con la conseguente vendita dell’immobile e ripartizione del ricavato in proporzione delle quote. Potrebbe poi denunciare eventuali comportamenti penalmente rilevanti, anche in questo caso ricorrendo agli ordinari mezzi di giustizia.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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