L'esperto rispondeResponsabilità

MATRIMONIO ALL'ESTERO E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE

La domanda

Per due persone conviventi da lungo periodo (uomo e donna), residenti in Italia e libere da ogni impedimento, che volessero mantenere privato l'evento, è possibile contrarre matrimonio all'estero? È poi possibile la trascrizione in Italia, per dare effetto giuridico al matrimonio? Se sì, in quali Paesi stranieri risultano più agevoli sia l'atto matrimoniale che la sua trascrizione?

La risposta ai primi due quesiti è affermativa: la coppia di lettori, cittadini italiani, residenti in Italia, può scegliere di sposarsi all'estero con atto valido ai fini della trascrizione, in relazione alle norme contenute nell'articolo 115 del Codice civile, a quelle di diritto internazionale privato e a quelle che regolano lo stato civile. Per la regola codicistica citata, ogni cittadino italiano è soggetto alle disposizioni degli articoli 84 e seguenti dello stesso Codice, concernenti condizioni e impedimenti, anche se contrae matrimonio in un Paese straniero; l’articolo 27 della legge 218/1995 precisa che capacità e condizioni per contrarre il vincolo sono regolate dalla legge nazionale di ciascuno degli sposi al momento della celebrazione; per il successivo articolo 28 il matrimonio è formalmente valido se tale è considerato nel luogo di celebrazione, o almeno dalla legge nazionale di uno dei coniugi o del Paese in cui intendono risiedere insieme.L’articolo 16 del Dpr 396/2000 specifica che il matrimonio tra cittadini italiani (o tra un italiano e uno straniero) può essere celebrato all'estero davanti all'autorità diplomatica o consolare competente, oppure davanti all'autorità locale secondo le leggi del luogo; in tale ultimo caso la coppia dovrà poi farsi carico di trasmettere una copia dell’atto all’autorità diplomatica o consolare ai fini della trascrizione.È stata abrogata la parte dell’articolo 115 che richiedeva in via generale le preventive pubblicazioni anche per matrimoni da contrarre all'estero; nel caso di matrimonio consolare, le pubblicazioni sono però previste espressamente (articolo 13 del Dlgs 71/2011). Quindi, nel caso la coppia chieda e ottenga di potersi sposare in un consolato italiano all'estero, in mancanza di gravi motivazioni, le pubblicazioni nel Comune italiano di residenza dovranno essere eseguite. Nell'ipotesi che la coppia intenda invece rivolgersi a un'autorità locale straniera, si dovrà verificare se, nel caso specifico, la legge straniera o accordi internazionali richiedano comunque le pubblicazioni. Secondo la convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, per sposarsi in un Paese aderente viene richiesto un certificato di capacità matrimoniale; la circolare del ministero dell’Interno 3 del 2013 ha chiarito i dubbi insorti in proposito, specificando che l’obbligo delle pubblicazioni viene meno con riferimento ai Paesi aderenti. Ciò in quanto la convenzione stessa prevede che lo Stato contraente emetta il certificato sulla base della propria legge, e la legislazione italiana non prevede più la necessità delle pubblicazioni. Resta l’obbligo dell’ufficiale di stato civile di verificare d’ufficio l’assenza di impedimenti.Un criterio per scegliere il Paese straniero, ai fini di una "pratica" complessivamente più agevole, potrebbe essere proprio quello della sua aderenza alla convenzione di Monaco.

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