NIENTE USO DI VOUCHER SE C'È CONTRATTO DI APPALTO
L’articolo 48, comma 6, del Dlgs 15 giugno 2015, n. 81, dispone che è vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi, salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del ministero del Lavoro, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto: tale previsione è, al momento, inattuata. L’attività dell’idraulico per il rifacimento del bagno è oggetto di un contratto d’appalto (seppure di modesta entità) e l’impiego del pensionato avverrebbe, dunque, nell’esecuzione di un contratto di appalto, violando la norma.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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