L'esperto rispondeResponsabilità

PERIODICITÀ DELLE BOLLETTE NELLA FORNITURA DI GAS

La domanda

A quali tutele, diritti o eventuali risarcimenti automatici previsti dalla normativa vigente e dall'autorità garante potrebbe accedere un'azienda di panificazione, con consumi mensili di gas metano nell'ordine di circa 1.000 mq, che nel luglio scorso ha scelto di cambiare il proprio gestore per la fornitura del gas il quale, ad oggi, non è ancora in grado di emettere una fattura per i consumi, peraltro costantemente, comunicati? Il rischio per l'azienda è quello di vedersi fatturati in un'unica soluzione mesi e mesi di consumo e di non essere quindi in grado di provvedere al pagamento dell'intero importo.

Con delibera n. 229/01, e successive modifiche, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha disciplinato anche il tema dell’emissione e del pagamento delle bollette. In particolare, all’articolo 5 viene regolamentata la periodicità di fatturazione dei consumi, che dovrà essere stabilita dagli esercenti tenendo conto dei consumi annui attribuibili al cliente. Nel dettaglio, la normativa prevede che per i clienti con consumo annuo fino a 500 Smc/anno, la periodicità di fatturazione sia almeno quadrimestrale; per i clienti con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno, la periodicità di fatturazione dev’essere, invece, almeno trimestrale; mentre, per i clienti con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno, la periodicità di fatturazione dev’essere almeno mensile, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici di tali ultimi clienti siano inferiori del 90% ai consumi medi mensili. Lo stesso articolo disciplina anche la tempistica per l’invio delle bollette di conguaglio, disponendo che i clienti con consumi minori devono ricevere ogni anno almeno una bolletta di conguaglio; mentre quelli con consumi tra 500 e 1.500 Smc/anno devono ricevere almeno una bolletta di conguaglio ogni sei mesi. Per i clienti con consumo superiore a 1500 Smc/anno le bollette vanno invece emesse in base ai consumi effettivi. All’articolo 10 della stessa delibera, l’Autorità ha comunque previsto che l’utente ha sempre diritto di ottenere la rateizzazione dei corrispettivi dovuti a fronte di un contratto di fornitura del gas, qualora essi siano superiori ai 50 euro.

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