L'esperto rispondeResponsabilità

UNA PERIZIA PER SCOPRIRE LA CAUSA DEL DANNO

La domanda

Sono proprietaria di un appartamento, ristrutturato, ma non ancora abitato. Tre mesi or sono mi sono accorta che il soffitto, al di sopra della finestra dell'ingresso, presentava sfaldamento dell'intonaco e diverse crepe. Il proprietario dell'appartamento soprastante al mio affermava che qualche anno fa, in seguito alla rottura della grondaia sovrastante,si era verificata per parecchio tempo un'abbondante perdita di acqua lungo la sua finestra e il muro sottostante, corrispondente al mio soffitto. Sono portata a pensare che tale fatto abbia potuto determinare un'alterazione della struttura del muro, al momento non visibile, ma responsabile, anche dopo anni, dello sfaldamento e delle crepe sopra descritte. Sono ancora in tempo per chiedere un risarcimento per i danni subiti?

Il caso della lettrice presenta profili diversi che richiederebbero una preventiva perizia per poter stabilire se i vizi lamentati dipendono da una cattiva esecuzione dei lavori di ristrutturazione, oppure afferiscono ad un difetto già presente nell’immobile.Nel primo caso, sarà possibile agire nei confronti dell’appaltatore, in quanto egli è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera eseguita: ai sensi dell’articolo 1667 del Codice civile, la denuncia di eventuali difetti deve, però, essere fatta entro 60 giorni dalla loro scoperta e la relativa azione si prescriverà in 2 anni dal giorno della consegna dell’opera. Qualora, invece, si tratti di difetti preesistenti, l’articolo 1669 dello stesso codice, in tema di rovina e difetti di cose immobili, consente di poter agire nei confronti del costruttore dell’edificio per 10 anni dal compimento dell’opera, purché sia fatta denuncia dei vizi entro un anno dalla scoperta. Se sono passati ormai più di 10 anni, sarà comunque possibile agire nei confronti del precedente proprietario dell’immobile facendo valere la diversa forma di garanzia prevista per i vizi occulti nella vendita dei beni e regolata dall’articolo 1490 del Codice civile. In questo caso, il compratore decade dal diritto di garanzia, se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla loro scoperta, od accertamento peritale, e la relativa azione si prescrive in un anno dalla consegna del bene.

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