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L'ACCORDO PART TIME DOPO IL JOBS ACT

La domanda

L'azienda ha revocato l'accordo di part time verticale, in scadenza nel 2016, facendo firmare un nuovo accordo da fruire in modalità orizzontale e valido fino a fine anno. In tale nuovo accordo si fa riferimento alla normativa del jobs act (Dlgs 81/2015). Da gennaio, l'azienda ha dichiarato che il lavoratore dovrà optare per il tempo pieno oppure, se ha intenzione di proseguire a part time, dovrà procedere alla sottoscrizione di un accordo part time "a tempo indeterminato", sempre da fruire solo in modalità orizzontale. Cosa significa un accordo a tempo parziale "a tempo indeterminato"? Si perde il diritto a ritornare a tempo pieno in futuro? Si rientra di fatto nella disciplina del jobs act perché si è sottoscritto un nuovo contratto, nonostante il lavoratore sia in forza da prima del 2015 con contratto a tempo indeterminato?

La variazione dell’orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa richiede l’accordo delle parti, e quindi è necessario che il lavoratore vi consenta. L’articolo 8 del Dlgs n. 81/2015, al comma 1, dispone che il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Lo stesso articolo, al comma 6, prevede che il lavoratore il cui rapporto sia stato trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.Ne deriva che se il lettore dovesse firmare un accordo di trasformazione del rapporto con orario a part time orizzontale a tempo indeterminato, si applicherebbe quanto sopra. Infine, si rammenta che le nuove disposizioni in materia di part time sono entrate in vigore a decorrere dal 25 giugno 2015.In ogni caso, la trasformazione di un rapporto a tempo indeterminato parziale in tempo pieno e viceversa, se il contratto è stato avviato entro il 6 marzo 2015, non comporta l'applicazione delle norme in materia di contratto a tutele crescenti.

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