L'esperto rispondeResponsabilità

L'ASSUNZIONE A TERMINE NON FERMA IL BONUS

La domanda

Sono stato assunto a gennaio 2015, con contratto a tempo indeterminato. Il 10 dicembre scorso sono stato licenziato per motivi oggettivi (perdita di una grossa commessa e messa in liquidazione della società).Se un nuovo datore di lavoro volesse assumermi già a gennaio, potrebbe farmi un contratto a tempo determinato (o eventualmente un'altra tipologia sempre diversa dall’indeterminato, ma quale?) per i primi 6 mesi e solo successivamente assumermi con un contratto a tempo indeterminato, fruendo degli sgravi contributivi?

La legge di stabilità 2016 dispone che l’esonero per il nuovo anno non spetta se è già stato goduto quello previsto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2015. Nel caso del lettore, quindi, l’agevolazione non spetta se per il rapporto a tempo indeterminato del 2015 sia già stato fruito l’esonero contributivo, ma nulla impedisce al nuovo datore di assumerlo comunque con un nuovo contratto a tempo determinato o indeterminato ed eventualmente, ove ne sussistano i requisiti, anche con un contratto di apprendistato, godendo quindi delle agevolazioni contributive previste a tale riguardo. Invece, se nel 2015 per il rapporto di lavoro non è stata fruita l’agevolazione contributiva, si ritiene possibile, adesso, una prima assunzione a termine di almeno 6 mesi e la successiva conversione del rapporto a tempo indeterminato con la fruizione dell’esonero contributivo previsto per il 2016. L’Inps ha chiarito nella circolare n. 178/2015 che non impedisce l’accesso all’incentivo lo svolgimento nei 6 mesi precedenti di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine.

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