LO STUDIO NON UTILIZZATO È SOGGETTO ALLE SPESE
L'inservibilità della singola unità immobiliare per mancanza degli impianti essenziali non incide sulla ripartizione delle spese, perché nessuna norma lo prevede. Del resto, la decisione di non utilizzare o non rifinire la propria unità immobiliare non potrebbe tradursi in un aggravio di spesa per gli altri condomini. La norma di riferimento è l'articolo 1123 Codice civile, laddove dispone che le spese di conservazione e godimento per le parti comuni sono sostenute dai condomini. Si può aggiungere che l'articolo 68, secondo comma, delle disposizioni di attuazione Codice civile precisa che nella predisposizione della tabella dei valori - fondamentale ai fini della ripartizione delle spese - non si tiene conto dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare. La norma ha indotto alcuni studiosi ad affermare significativamente che - per la ripartizione delle spese - occorre tener conto del valore dell'unità immobiliare "a rustico": l'esistenza e lo stato di conservazione di impianti e rifiniture cui deve provvedere il singolo condomino, cioè, restano del tutto irrilevanti, così come le scelte soggettive di utilizzazione o le abitudini di ciascuno.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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