L'esperto rispondeResponsabilità

TESTAMENTO OLOGRAFO «DI PUGNO» DEL DE CUIUS

La domanda

Si chiede se l’obbligo di redazione del testamento olografo “per intero” da parte del testatore, ex articolo 602 del Codice civile, impedisce qualsivoglia intervento di mano aliena sul medesimo, anche se esulante dalle disposizioni testamentarie redatte dal testatore.

Non c'è alcun dubbio che, per potersi parlare compiutamente e correttamente di testamento olografo, le disposizioni devono essere scritte interamente di pugno dal testatore (e, ovviamente, da lui sottoscritte). Il fatto che, invece, sul medesimo foglio di carta, vi siano altre parole, scritte da terzi, potrebbe essere ritenuto irrilevante (ad esempio, al notaio può capitare di pubblicare un testamento olografo, validissimo, che il testatore aveva scritto e sottoscritto in calce o sul retro di un diverso documento, scritto da terzi, che nulla aveva a che vedere con le volontà testamentarie).Opposta risposta dovrebbe darsi se si comprendesse che l'"intervento di mano aliena" ha "pilotato" la volontà del testatore (ad esempio, se, dopo un elenco di beni scritto da altri, il testatore avesse scritto soltanto «lego tali beni a...»), il che potrebbe procurare la nullità del documento: in tal caso, l'effettiva provenienza di tale volontà dal testatore e l'effettiva "sostanza" del documento dovrebbero essere esaminate dal giudice, valutando la fattispecie concreta.

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