UN OSTACOLO DAL PERIODO DI PROVA NON SUPERATO
La risposta è negativa in quanto l’Inps, con la circolare 178/2015, ha precisato che anche qualora il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato - intercorso nei sei mesi precedenti l’assunzione - sia stata risolto per mancato superamento del periodo di prova non si ha diritto alla fruizione dell’esonero. Infatti, il rapporto di lavoro, pur sottoposto ad una condizione - il superamento del periodo di prova - deve essere considerato a tempo indeterminato sin dall’origine. Tale principio vale sia per le assunzioni fatte nel 2015, sia per quelle che verranno effettuate nel 2016.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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