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ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE: NO AI RINNOVI CONTINUI

La domanda

L’articolo 53 del Dlgs 81/2015 ha di fatto abrogato i contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro. Pertanto, dal 25 giugno 2015, quindi, non è più possibile stipulare nuovi contratti di associazione in partecipazione nei quali l’apporto dell’associato (persona fisica) sia di lavoro.L’articolo 53 del decreto prevede anche che i contratti in essere, in via transitoria, resteranno validamente costituiti sino alla loro cessazione.Cosa succede per i contratti di associazione in partecipazione con la clausola di tacito rinnovo di anno in anno? Rimarranno in vigore fino alla naturale scadenza, e poi potranno essere tacitamente rinnovati?

Il Jobs Act ha previsto l’abrogazione del contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, facendo salva la previgente disciplina per quanto concerne i contratti già in essere al 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore delle nuove disposizioni). Alla luce di tale disposizione – e dello “spirito” del Jobs Act, che favorisce i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, deve ritenersi che non sia possibile – anche ove si tratti di contratto soggetto a tacito rinnovo – protrarre tale situazione all’infinito, dovendocisi anche chiedere se il contratto di associazione in partecipazione possa ritenersi legittimo in base ai requisiti che in precedenza la disciplinavano: consegna del rendiconto, partecipazione dell’associato agli utili e alle perdite, requisiti e competenze dell’associato eccetera. In ogni caso, salvo che non si vogliano correre tutti i rischi del caso, è alquanto dubbia la possibilità di rinnovare un contratto scaduto per una tipologia contrattuale ormai abrogata.

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