SÌ AL PREZZO VALORE CON IL DETTAGLIO DEI BENI
Ai sensi dell'articolo 1, comma 497 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, è costituita - in deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del Dpr 131/86 - dal valore catastale dell’immobile soltanto qualora si tratti di cessione a persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze; è necessario e sufficiente ai fini fiscali, in tal caso, indicare i valori fiscali dei beni, distinguendo questi valori sulla base delle caratteristiche (I o II casa). Per gli immobili con destinazione diversa e, quindi, per quelli con uso commerciale, si deve tener conto del valore di mercato; su questo valore si calcolano le imposte.Nel caso di specie, si può invocare, pertanto, la regola del prezzo valore per i beni che hanno le caratteristiche richieste dalla legge, ma è necessario distinguere il prezzo tenendo conto delle diverse categorie di beni.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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