L'esperto rispondeResponsabilità

AGIBILITÀ NEL RISPETTO DELLE NORME ATTUALI

La domanda

Chi acquista un appartamento inagibile può renderlo abitabile chiedendo al Comune quali sono gli interventi da eseguire? Qualora il condominio non esegua le opere necessarie per ripristinare le parti comuni per mancanza di disponibilità, il condomino interessato può intervenire direttamente chiedendo il rimborso, anche rateale, delle spese sostenute al condominio?

L’agibilità non ha rilievo ai fini della commerciabilità giuridica dell’immobile, in quanto non è prevista come essenziale ai fini dell’atto di vendita, anche perché l’oggetto potrebbe non essere destinato alla permanenza di persone, come nel caso di un locale accessorio. Per renderlo abitabile occorre verificare se ciò dia luogo a un mutamento di destinazione d’uso (ad esempio, da mansarda non abitabile a superficie utile abitabile) e se sia consentito dallo strumento urbanistico. Quanto alla richiesta di agibilità, anche nel caso non fosse stata semplicemente presentata a suo tempo, essa deve rispettare le condizioni e i requisiti previsti dalle attuali disposizioni statali e locali, e non quelli vigenti al momento della realizzazione della costruzione originaria.L’acquirente di un immobile inagibile può chiedere e ottenere dal Comune l’agibilità della sua unità in condominio, nel rispetto dei requisiti edilizi indicati dalla legislazione nazionale e regionale, nonché dagli strumenti urbanistico-edilizi del Comune. Il tutto, con o senza rivalsa nei confronti del venditore. Qualora si tratti di interventi sulle parti comuni, il condomino può sostituirsi alla compagine condominiale sopportando le spese delle modifiche richieste, nel rispetto dell’articolo 1134 del Codice civile, per il quale «il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente».

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