L'esperto rispondeResponsabilità

BILANCIO CONSOLIDATO PER LA EX CONTROLLATA

La domanda

Un gruppo di tre società stila il bilancio consolidato. Nel 2015 una di esse esce dal gruppo. Le altre due non raggiungono i limiti previsti per l'obbligo di bilancio consolidato. A questo punto, l'obbligo rimane? Se sì, il consolidato riporta anche i conti della società uscita?

Si presume che per "uscita" possa intendersi la perdita di ogni requisito di controllo, sia di fatto che di diritto (previsti dall’articolo 25 del Dlgs 127 del 1991). In tal caso, l’obbligo del bilancio consolidato decadrebbe solo in caso di mancato superamento dei limiti per due anni consecutivi. Se il 2015 è il primo anno in cui i limiti non vengono superati, l’obbligo di redigere il bilancio consolidato rimane e gli effetti contabili (utili o perdite) confluiranno nel conto economico consolidato.L’area di consolidamento sarebbe, pertanto, ridotta a due sole società, una controllante e una controllata, le quali, congiuntamente, non supererebbero uno dei limiti previsti dall’articolo 25 citato (limiti di esonero). In questo caso, l’esonero dal bilancio consolidato opererebbe solo qualora le imprese rimaste non superassero tale limite per due esercizi consecutivi.Quanto agli effetti contabili l'uscita della società dal gruppo comporta il venire meno di uno dei presupposti fondamentali per il consolidato, vale a dire il controllo.In caso di perdita del controllo per cessione, totale o parziale, della partecipazione, il principio contabile Oic 17 prevede, ai paragrafi 81 e seguenti, che:a) nella cessione totale, l’utile o la perdita derivante dalla cessione confluisce nel conto economico consolidato;b) in caso di cessione parziale con perdita di controllo, la quota di partecipazione ceduta verrebbe eliminata dall’area di consolidamento (con imputazione in conto economico consolidato dell’eventuale minusvalenza o plusvalenza), mentre quella residua verrebbe valutata con il metodo del patrimonio netto o con il metodo del costo.La data dalla quale decorre il deconsolidamento è quella della cessione o comunque della perdita del controllo (si veda il paragrafo 87).Per completezza, è opportuno segnalare che l’Oic 17 dovrà essere aggiornato per tenere conto delle modifiche apportate al Dlgs 127/1991 dal Dlgs 139/2015 (“decreto bilanci”) in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016, che hanno previsto, tra le altre cose, l’innalzamento dei limiti di esonero da monitorare per due esercizi consecutivi, vale a dire:1) totale degli attivi di stato patrimoniale = 20 milioni di euro (rispetto ai precedenti 17,5 milioni);2. ricavi delle vendite e delle prestazioni = 40 milioni di euro (precedentemente 35 milioni);3. 250 dipendenti occupati, in media, nel corso dell’esercizio.

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