L'esperto rispondeResponsabilità

BOLLATURA E BOLLO SONO ADEMPIMENTI SEPARATI

La domanda

Alla fine di ogni anno, il mio commercialista chiede delle marche da bollo da apporre sui libri contabili. Essendo la mia impresa una Snc, non dovrebbe essere facoltativa la bollatura dei libri? Se così non fosse, quali sono sottoposti a tale obbligo?

L’assolvimento dell’imposta di bollo riguarda, in caso di società di persone, soltanto il libro inventari e il libro giornale. Non dev'essere applicata l’imposta di bollo sui libri contabili, quali i registri Iva.Nel caso posto dal lettore, si tratterebbe di una contabilità semplificata, per la quale, come chiarito dalla Fondazione nazionale dei commercialisti, non sarebbe soppresso l’obbligo civilistico di tenuta dei libri sociali citati.Quanto alle modalità di versamento dell’imposta di bollo, si richiedono:a) l'apposizione di due marche da bollo da 16 euro nell’ultima pagina numerata, ogni 100 pagine o frazione di 100;b) il versamento diretto (con modello F23, codice tributo 458T, causale "Imposta di bollo su libri e registri". In tale caso la copia del modello F23, quietanzato dalla banca o dall’ufficio postale, dovrà essere allegata al modello L2. Gli estremi di tale pagamento dovranno, inoltre, essere riportati sulla prima o sull’ultima pagina di ciascun libro o registro.Diversa cosa è la bollatura dei libri sociali. Al riguardo, la legge 383/2001 ha soppresso l’obbligo della bollatura di alcuni libri obbligatori e modificato l’articolo 2215 del Codice civile, l’articolo 39, comma 1, del Dpr 633/1972 (disciplina dell’Iva) e l’articolo 22, comma 1, del Dpr 600/1973 (in materia di accertamento delle imposte sui redditi).In caso di omesso versamento dell’imposta di bollo, si deve fare riferimento al Dpr 642 del 1972, il quale - all’articolo 25, comma 1 - stabilisce che «...chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta...». In definitiva, la sanzione amministrativa sarebbe da una a cinque volte il tributo omesso.

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